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Rimborso IVA: ecco le novità apportate dal decreto sulle semplificazioni Dl n. 175/2014

Dal 2015 è entrato in vigore il nuovo decreto sulle semplificazioni (Dl n. 175/2014) che ha apportato alcune modifiche inerenti il rimborso IVA delle aziende e delle imprese.

Si tratta di una riforma che, ancora, è poco conosciuta in tutte le sue declinazioni.

Si rende pertanto opportuno porre in essere un’analitica disamina mirata a conoscere nello specifico quali sono le nuove procedure messe in campo dalla citata normativa.

Ecco alcuni aspetti interessati dal decreto in questione.

Semplificazione della richiesta del rimborso IVA

Dalla data di entrata in vigore del menzionato decreto sono state introdotte nuove procedure atte a semplificare le operazioni per la richiesta di rimborso IVA da parte delle aziende italiane sia per quelle di tipo trimestrale che per quelle annuali.

Le nuove norme danno dunque la possibilità alle aziende ed ai contribuenti più affidabili di fare domanda di rimborso IVA in maniera più agevolata.

Aumento del tetto massimo per il rimborso IVA

È stato introdotto anche l’aumento del tetto massimo per rimborso IVA che può essere presentato anche senza nessun tipo garanzia. Il tetto massimo è stato alzato fino a 15,000€ senza l’obbligo di presentare garanzie o fideiussioni, sempre se il rimborso non superi la cifra sopra riportata.

Per richiedere il rimborso IVA per importi inferiori ai 15,000€ sarà quindi sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta comunque da un professionista.

Con il nuovo decreto semplificazioni il rimborso iva per i contribuenti sarà quindi più veloce e facile da richiedere.

Delimitazione temporale per il calcolo del rimborso IVA

Il riferimento temporale per il computo dei tre mesi entro cui si calcola il rimborso IVA è rappresentato dalla prima data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e se vengono eseguite più dichiarazioni nello stesso periodo d’imposta le stesse si andranno a sommare e il calcolo dei 15,000€ partirà sempre dall’ultima dichiarazione presentata.

Caratteristiche della dichiarazione sostitutiva di notorietà

Anche per i rimborsi IVA per importi superiori a 15.000€ in alcuni casi non è necessario presentare una garanzia, è sufficiente come nel precedente caso presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà e un visto di conformità. La dichiarazione dovrà riportare però informazioni precise sull’azienda che richiede il rimborso IVA, come dati sulla solidità patrimoniale, continuità dell’attività e regolarità nel versamento dei contributi.

Rimane sempre possibile presentare la garanzia evitando quindi di presentare ulteriore documentazioni come l’atto di notorietà e il visto.

Definizione dei casi in cui è necessaria la presentazione di una garanzia

Per tutte le imprese che esercitano attività da meno di due anni, ad esclusione delle Start-Up, anche per quei contribuenti detti a “rischio”, ossia coloro che hanno ricevuto accertamenti negli ultimi due anni, la presentazione della garanzia rimane obbligatoria e anche chi presenta domanda di rimborso IVA sprovvista delle documentazioni sopra elencate sarà costretto a presentare garanzia.

In tutti questi casi è anche obbligatorio, unitamente alla domanda di rimborso, presentare una polizza fideiussoria rilasciata da una banca o da un’assicurazione.

Le novità sono tante dunque, non resta che raccogliere informazioni ed iniziare ad entrare nel nuovo meccanismo.

Fideiussione a favore Agenzia delle Entrate: la rateizzazione che agevola il pagamento

La fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate è un istituto che, a dispetto della sua scarsa notorietà, nella pratica viene molto utilizzato.
Ciò che suggerisce l’opportunità di avvalersi di tale garanzia è la sussistenza, in capo ad una persona o ad una società, di un debito d’imposta verso tale ente, il cui pagamento viene ad essere appunto effettuato tramite la rateizzazione delle cartelle esattoriali.
Trattasi dunque di una garanzia correlata alla possibilità concessa al debitore di rateizzare il pagamento nel tempo, anziché versare interamente l’importo.
E’ proprio nel profilarsi di tale prima scelta che entra in gioco la fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate, che tale ente richiede, se l’importo è superiore a 10000 Euro, a maggior garanzia dell’estinzione del debito d’imposta.

Qual’è la logica sottesa all’istituto

La ragione per la quale si richiede questa forma di garanzia, quella appunto sottesa alla fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate, è quella di godere di un’adeguata copertura che sia in grado di sanare la possibile inadempienza del debitore nei confronti dei gravami pendenti verso lo Stato.
In tal caso sarà il garante -in altri termini il soggetto o la società che emette la fideiussione- ad estinguerlo per esso a copertura e compensazione.

Rimborso del credito d’IVA

Una delle questioni più controverse, ma di recente analizzate e meglio disciplinate dal nostro legislatore, è quella che investe l’ottenimento del rimborso del credito IVA correlato alla fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate, sia annuale che trimestrale, per il quale il contribuente deve fornire alcune garanzie, fatta salva l’ipotesi, a dir vero rara nella prassi, che non sia espressamente esonerato.
L’art. 38-bis, D.P.R. 633/1972, stabilisce con chiarezza che la garanzia debba essere necessariamente prestata “contestualmente all’esecuzione del rimborso”.
La garanzia, in tal caso, può consistere in una:
cauzione in titoli di Stato;
fideiussione rilasciata da istituto di credito o azienda;
istituto o impresa di assicurazione autorizzata, mediante polizza, all’esercizio della proprietà in materia di cauzioni.

Fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate: alcuni aspetti soggettivi

L’interrogativo che, a buon diritto, maggiormente ci si pone in materia di fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate è quello che investe la figura del fideiussore.
Chi può fare da garante? Che caratteristiche soggettive e oggettive deve questi possedere?
Fideiussore può essere, molto semplicemente, un amico o un parente che intende aiutare il debitore.
Il requisito previsto ex lege è che questi goda di un reddito dimostrabile, delle proprietà immobiliari ed una buona storia creditizia. Chiariamo questo ultimo aspetto, a volte spinoso, controverso e di difficile interpretazione: godere di una buona situazione creditizia, in materia di fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate, significa poter dimostrare di aver contratto dei debiti prontamente poi restituiti e di non essere iscritto nelle banche dati come cattivo pagatore.

Quando rivolgersi ad enti specifici

Atteso che adempiere alle proprie obbligazioni, specie in questi tempi segnati da una profonda crisi, rappresenta un rischio davvero reale, sarà bene evitare di coinvolgere al momento di godere della fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate amici o parenti, onde vedere minimizzata la probabilità di vedere incrinati, in proseguo, i propri rapporti.
E’ bene preferire, nel caso si presagisca all’orizzonte qualche difficoltà ad adempiere alla propria prestazione, il ricorso a banche, a società assicurative o a quelle finanziarie specializzate, nate sul mercato proprio al proposito di favorire il ricorso alla fideiussione a favore dell’Agenzia delle Entrate senza “effetti collaterali”.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fideiussione finanziaria

La fideiussione finanziaria rappresenta, specie di recente, uno degli istituti ai quali più spesso si fa ricorso.
Essa viene, per catalogazione giuridica e per prassi consolidata, annoverata tra tutte quelle forme di garanzia che banche e -specie negli ultimi anni per svariati acquisti di tipo commerciale- finanziarie, possono richiedere in presenza di una sopravvenuta necessità di un prestito o di un finanziamento da parte di comuni consumatori.
Vista la larga diffusione che questo istituto giuridico sta conquistando nel mercato, cerchiamo di mettere a nudo tutto quello che è bene sapere in merito partendo da alcuni essenziali interrogativi.

Chi sono i destinatari più frequenti?

La fideiussione finanziaria viene ad essere richiesta soprattutto in presenza di lavoratori autonomi, per ragioni facili da comprendere, da ricondurre al rischio di mancato assolvimento delle proprie obbligazioni. Sebbene la richiesta di tale garanzia da parte di privati rappresenti di certo il caso più diffuso, non è questa l’unica fattispecie in cui essa trova applicazione: nella prassi viene richiesta una fideiussione finanziaria anche al fine di ottenere un prestito a tasso agevolato dalle Regioni e dallo Stato, perché, sarà bene non dimenticarlo, anch’essi in un modo o in un altro sono chiamati nella prassi ad operare con denaro allorquando partecipino a gare d’appalto pubbliche, ad esempio, o quando sono chiamati a sottoscrivere un contratto di locazione ad uso commerciale.

Chi può assumere il ruolo di fideiussore?

Il ruolo di fideiussore, in seno alla fideiussione finanziaria, può essere assolto da qualsiasi individuo che possieda un reddito dimostrabile ed una base creditizia solida, oltre al possesso di proprietà immobiliari. Egli deve inoltre dimostrare di avere pienamente, senza riserva alcuna, saldato i propri debiti e, requisito irrinunciabile, non deve essere iscritto nelle banche dati come cattivo pagatore.
Come ben si comprende, i requisiti non sono certo pochi e, a ben vedere, è difficile che nella prassi si possa reperire un individuo, amico o parente che sia, in possesso di tutti queste “buone qualità”.
La soluzione alternativa esiste: nel mercato si sono andate a profilare associazioni ed istituti, quali banche, società assicurative e finanziarie specializzate nel campo della fideiussione finanziaria.

Quando richiedere la fideiussione finanziaria

Uno degli errori, o malintesi, più comuni che viene a generarsi in occasione di optare per la fideiussione finanziaria è quello di farlo quando le rate sono ormai scadute.
Per un corretto operare di tale fattispecie il ricorso al fideiussore dovrebbe avere luogo prima di trovarsi a versare in difficoltà economiche.
Tale strumento finanziario è particolarmente in voga nei rapporti commerciali più variegati, nella stipula di contratti, nel campo del disbrigo di iter burocratici, e, come chiarito, anche nella partecipazione, da parte di enti ed associazioni pubbliche, a gare di appalto transazioni commerciali.
La fideiussione finanziaria viene richiesta, con molta frequenza, nel franchising ed anche nell’ambito della locazione, con la possibilità per il proprietario di un immobile di arginare il fenomeno sempre più frequente della morosità.

Come si comprende, ricorrere alla fideiussione finanziaria può limitare sensibilmente tutti i tipi di rischi correlati a tutti questi settori ed a questi rapporti giuridici.

Le 4 principali differenze tra fideiussione bancaria e contratto autonomo di garanzia

E’ tutto merito della giurisprudenza e della dottrina se, a dispetto della perseverante ed insidiosa confusione che va nella prassi ad ingenerarsi tra fideiussione bancaria ed altre analoghe fattispecie giuridiche, oggi è possibile una mettere luce e dissipare ogni ragionevole dubbio circa l’applicazione dell’una o dell’altra disciplina giuridica in un caso piuttosto che in un altro.
Partiamo da un assunto: le analogie tra i due istituti esistono e come. Sempre di garanzia di adempimento di una prestazione si tratta, sia nel caso della fideiussione bancaria che nel caso del contratto autonomo di garanzia, è innegabile.
Ma cerchiamo di comprendere le sfaccettature che distinguono le due fattispecie.

1. Accessorietà/ non accessorietà
Ciò che caratterizza il contratto autonomo di garanzia, e che lo distingue, per quello che vedremo, dalla fideiussione bancaria, è l’assoluta mancanza della caratteristica dell’accessorietà rispetto al rapporto principale, a differenza di quanto accade con la fideiussione bancaria, in cui si verifica esattamente il contrario: il rapporto è ineluttabilmente accessorio rispetto all’obbligazione principale.
Mentre il fideiussore è debitore negli stessi termini in cui lo è il debitore principale -obbligandosi per l’effetto direttamente ad adempiere- il garante si obbliga a tenere invece indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione essa avvenga.
Tale conseguenza non appartiene invece alla fideiussione bancaria, la quale è piuttosto caratterizzata dalla accessorietà della prestazione.

2. Omogeneità/ disomogeneità delle prestazioni
Una delle principali caratteristiche che connotano il contratto autonomo di garanzia differenziandolo dalla fattispecie della fideiussione bancaria è la non coincidenza tra la prestazione relativa al rapporto obbligatorio e l’obbligazione assunta col contratto di fideiussione.
E’ per tale ragione che può parlarsi, a buon diritto, di disomogeneità delle prestazioni, cosa che assolutamente non ha luogo nell’alveo della fideiussione bancaria, in cui la prestazione relativa al rapporto obbligatorio principale coincide inderogabilmente con l’obbligazione assunta col contratto di fideiussione.

3. Funzione indennitaria/ funzione satisfattoria
Un’altra importante differenza tra la fideiussione bancaria ed il contratto autonomo di garanzia sta nella funzione, che, nel primo caso è satisfattoria, nel secondo caso è indennitaria, mirata cioè a garantire il creditore contro qualsiasi tipo il rischio di inadempimento da parte del debitore principale.
La garanzia è assolta attraverso il pagamento di una somma di denaro pensata per sostituire la mancata o inesatta prestazione da parte del debitore. La conseguenza è facile da immaginare: il garante risponde, nel caso del contratto autonomo di garanzia, del debito in proprio.

4. Inserimento clausola di pagamento a prima richiesta
Esistono dei casi poi in cui le due fattispecie giuridiche menzionate appaiono in tutto e per tutto analoghe. Cosa fare in questi casi per verificare di essere in presenza di una fideiussione bancaria piuttosto che di un contratto autonomo di garanzia?
Un dato resta fermo: se in un contratto di fideiussione è presente una clausola di pagamento che nella prassi si definisce “a prima richiesta e senza eccezioni” ciò vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia a tale conclusione potendosi addivenire potendosi sindacare la natura della clausola quale smaccatamente incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione bancaria.
Ne consegue che l’inserimento nel contratto di fideiussione di una precisa clausola che preveda il pagamento a prima richiesta senza la contestuale possibilità da parte del garante di opporre eccezioni è di per sé sufficiente a qualificare il conseguente rapporto giuridico quale contratto autonomo di garanzia, piuttosto che di fideiussione bancaria.

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